Descrizione
Il Dirigente decreta per i motivi descritti in premessa che vengono interamente richiamati:
- è proclamato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della l. r. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e s.m.e i., a partire dalle ore 00:01 di sabato 22/07/2023 fino alla cessazione dello stesso, che verrà disposta con provvedimento dirigenziale;
- è vietato, su tutto il territorio regionale, l’abbruciamento di residui agricoli e forestali;
- in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell’art. 2 della L. n. 353/2000 è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
- La violazione dei divieti di cui all’art. 42 della L.R. 4/1999 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 11 dell’art.52 della L.R. 4/1999 e dagli articoli 10 e 11 della L. 353/2000.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione, o pubblicazione dello stesso.