Il servizio di volontariato può essere effettuato per le seguenti attività o servizi:
a. assistenza scolastica, comprensiva della collaborazione con la Polizia Municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione stradale in ambito scolastico e/o durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile;
b. attività di tutela, conservazione, custodia, pulizia e vigilanza dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali, degli edifici pubblici e dei cimiteri;
c. attività di vigilanza alunni in ingresso e in uscita dalle scuole, sorveglianza alunni scuolabus, accompagnamento alunni piedibus, trasporto scolastico e servizio mensa;
d. attività di supporto ai servizi bibliotecari.
Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non
attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del Regolamento.
L’instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
E' escluso dalle competenze del Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.