(art.49 LR n.6/2009)
1. La Regione sostiene i soggiorni svolti a scopo sociale, educativo o didattico, della durata non inferiore a sei giorni, realizzati da Enti e Associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, senza scopo di lucro. I soggiorni sono definiti secondo le seguenti tipologie:
a) soggiorno in accampamento;
c) soggiorno in accantonamento.
2. Sono soggiorni in accampamento quelli che svolgono attività socio-educative e utilizzano strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni.
3. Sono soggiorni itineranti quelli che sviluppano attività socio-educative e prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.
4. Sono soggiorni in accantonamento quelli che accolgono attività socio-educative e utilizzano strutture ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori per periodi di durata non superiore a quindici giorni. Tali strutture devono essere gestite al di fuori dei normali canali commerciali e senza scopo di lucro.
5. In riferimento allo svolgimento dei soggiorni di cui al comma 1, gli Enti e le Associazioni organizzatrici devono presentare richiesta di autorizzazione al Comune competente per territorio indicando le generalità del responsabile, la struttura o la zona prescelta per l'organizzazione del soggiorno, il periodo di permanenza ed il numero previsto di persone presenti. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta.