soggiorni socio-educativi e didattici

  • Servizio attivo

La Regione sostiene i soggiorni svolti a scopo sociale, educativo o didattico, della durata non inferiore a sei giorni, realizzati da Enti e Associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, senza scopo di lucro


A chi è rivolto

Enti e Associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, senza scopo di lucro

Descrizione

(art.49 LR n.6/2009)
1. La Regione sostiene i soggiorni svolti a scopo sociale, educativo o didattico, della durata non inferiore a sei giorni, realizzati da Enti e Associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, senza scopo di lucro. I soggiorni sono definiti secondo le seguenti tipologie:
a) soggiorno in accampamento;
b) soggiorno itinerante;
c) soggiorno in accantonamento.
2. Sono soggiorni in accampamento quelli che svolgono attività socio-educative e utilizzano strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni.
3. Sono soggiorni itineranti quelli che sviluppano attività socio-educative e prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.
4. Sono soggiorni in accantonamento quelli che accolgono attività socio-educative e utilizzano strutture ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori per periodi di durata non superiore a quindici giorni. Tali strutture devono essere gestite al di fuori dei normali canali commerciali e senza scopo di lucro.
5. In riferimento allo svolgimento dei soggiorni di cui al comma 1, gli Enti e le Associazioni organizzatrici devono presentare richiesta di autorizzazione al Comune competente per territorio indicando le generalità del responsabile, la struttura o la zona prescelta per l'organizzazione del soggiorno, il periodo di permanenza ed il numero previsto di persone presenti. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta.

Come fare

presentare richiesta di autorizzazione al Comune competente per territorio indicando le generalità del responsabile, la struttura o la zona prescelta per l'organizzazione del soggiorno, il periodo di permanenza ed il numero previsto di persone presenti. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta. (NB non esiste un modulo particolare, è sufficiente una dichiarazione da cui risultino i dati richiesti dalla legge regionale)

Cosa serve

Oltre alla sopradescritta richiesta di autorizzazione per il soggiorno, in presenza della dichiarazione dello stato di grave pericolosità degli incendi boschivi (consultare al riguardo il sito della Regione Liguria https://www.regione.liguria.it/homepage-protezione-civile/cosa-cerchi/antincendio-boschivo-aib/dichiarazioni-pericolosita-incendi-boschivi.html) occorre compilare e inviare l'allegato modulo di richiesta, che deve essere controfirmato dal proprietario del terreno

modulo

Cosa si ottiene

Nulla osta al soggiorno, mediante l'istituto del silenzio assenso, come sopra specificato

Tempi e scadenze

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta (applicazione del silenzio assenso).

Quanto costa

nessun costo

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Consulta la scheda e leggi nel documento i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Cultura, Turismo e Sport

Piazza Martiri per la Libertà n.1, 16010 Tiglieto (GE)

Argomenti:

Pagina aggiornata il 27/07/2026

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